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Sez. 2, Sentenza n. 4993 del 03/11/1978 (Rv. 394742 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - MANCATA O INESATTA ESTRINSECAZIONE DEL GIUDIZIO COMPIUTO A CAUSA DI UNA MERA SVISTA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - PROCEDURA PER LA CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (INDICAZIONE IN MOTIVAZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI ONORARI; INDICAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SPESE VIVE E DEI DIRITTI DI PROCURATORE; OMISSIONE RESA PALESE DA SPAZIO LASCIATO IN BIANCO; INDICAZIONE DEGLI STESSI IN MODO GLOBALE NEL DISPOSITIVO).*
Stato
decisa il 1978-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394742-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - MANCATA O INESATTA ESTRINSECAZIONE DEL GIUDIZIO COMPIUTO A CAUSA DI UNA MERA SVISTA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - PROCEDURA PER LA CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (INDICAZIONE IN MOTIVAZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI ONORARI; INDICAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SPESE VIVE E DEI DIRITTI DI PROCURATORE; OMISSIONE RESA PALESE DA SPAZIO LASCIATO IN BIANCO; INDICAZIONE DEGLI STESSI IN MODO GLOBALE NEL DISPOSITIVO).*

In materia di spese giudiziali la censura in Sede di legittimita puo investire solo gli errori della pronuncia che si risolvano in un vizio logico di motivazione o nella violazione di una norma giuridica, non gia quelli consistenti in una mera svista del giudice che abbia determinato la mancata o inesatta estrinsecazione del giudizio effettivamente compiuto, desumibile dal contesto della stessa pronuncia: in tal caso la parte interessata deve, infatti, avvalersi della procedura per la correzione degli errori materiali. (nella specie, nel corso della motivazione risultava indicato l'ammontare degli onorari di avvocato, ma era rimasto in bianco lo spazio lasciato per l'indicazione dell'importo delle spese vive e dei diritti di procuratore; tale importo, peraltro, era stato indicato nel dispositivo, ancorche in modo globale per le due voci).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)