diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5266 del 05/06/1996 (Rv. 497993 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Omessa liquidazione delle spese giudiziali - Errore e/o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex artt. 287 ss. cod. proc. civ. - Limiti.
Stato
decisa il 1996-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497993-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE

Il principio secondo il quale l'omessa liquidazione delle spese giudiziali può costituire mero errore e/o omissione emendabile con la procedura di correzione ex artt. 287 e ss. cod. proc. civ., riguarda i soli errori consistenti in una mera "svista" del giudice, che abbia determinato la mancata o inesatta estrinsecazione di un giudizio già svolto e desumibile dal contesto della motivazione (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio ha dichiarato ammissibile il ricorso e cassato la sentenza del merito nella quale era stata del tutto omessa la liquidazione delle spese, pur risultando affermato nel dispositivo che "le spese di lite, liquidate come in provvedimento, seguono la soccombenza").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)