Sez. 1, Sentenza n. 3421 del 02/08/1977 (Rv. 386969 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA DEI CREDITI - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITI FUTURI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA DEI CREDITI - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITI FUTURI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nei limiti in cui e consentito all'autonomia negoziale dedurre in contratto la prestazione di cose future (art 1348 cod civ) e ammissibile la cessione di crediti futuri, sempre che, al momento della conclusione del negozio, sussista gia il rapporto giuridico di base, dal quale possano trarre origine i crediti futuri, in modo che questi ultimi siano, fin da quel momento, determinati o determinabili. (V 3519/75, mass n 377702).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)