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Sez. 1, Sentenza n. 3519 del 24/10/1975 (Rv. 377702 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITI FUTURI - FALLIMENTO DEL CEDENTE - REVOCABILITA DELLA CESSIONE - SUSSISTENZA - ADEMPIMENTO DEL CREDITO - SOGGEZIONE ALLA REVOCAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377702-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CESSIONE DI CREDITI FUTURI - FALLIMENTO DEL CEDENTE - REVOCABILITA DELLA CESSIONE - SUSSISTENZA - ADEMPIMENTO DEL CREDITO - SOGGEZIONE ALLA REVOCAZIONE - ESCLUSIONE.*

La cessione di crediti futuri - valida purche, quando essa viene conclusa, gia esista il rapporto da cui i crediti nasceranno, in modo che questi siano determinati o, almeno, determinabili - produce il suo effetto traslativo solo quando i crediti vengano ad esistenza, si che da questo momento unico legittimato a ricevere il pagamento e il cessionario. Da cio consegue che, qualora il cedente venga dichiarato fallito, potra configurarsi l'assoggettabilita a revocatoria fallimentare dell'atto di cessione, ma non dell'atto d'adempimento, ossia di soddisfazione del credito ceduto, atto inserito in un rapporto a cui il cedente e ormai estraneo. (nella specie, esclusa la revocabilita della cessione, eseguita in periodo non sospetto, si e esclusa altresi la revocabilita del pagamento effettuato dal debitore ceduto). (V, sulla prima parte, 2746'72, mass n 360425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1348, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)