Sez. 3, Sentenza n. 4299 del 05/07/1980 (Rv. 408170 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LITISCONSORTI NECESSARI - ESPROPRIAZIONE FORZATA IMMOBILIARE - OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICATARIO DEL BENE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - INOPPONIBILITA DELLA NULLITA DEGLI ATTI ESECUTIVI AL PREDETTO SOGGETTO - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LITISCONSORTI NECESSARI - ESPROPRIAZIONE FORZATA IMMOBILIARE - OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICATARIO DEL BENE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - INOPPONIBILITA DELLA NULLITA DEGLI ATTI ESECUTIVI AL PREDETTO SOGGETTO - IRRILEVANZA.*
Nelle cause di opposizione agli Atti esecutivi sono litisconsorti necessari tutti i soggetti, partecipanti al processo esecutivo, la cui situazione giuridica, acquisita in tale processo, sarebbe pregiudicata direttamente dall'eventuale declaratoria di nullita dell'atto esecutivo impugnato; pertanto, nel caso di espropriazione forzata immobiliare, e di opposizione ex art 617 cod proc civ contro il provvedimento di aggiudicazione, od anche contro un atto esecutivo anteriore alla vendita, riveste detta qualita anche l'aggiudicatario del bene venduto all'incanto, sebbene sia in corso il termine per le offerte di aumento di sesto o quello per il versamento del prezzo ed ancorche la nullita degli Atti esecutivi impugnati non sia a tale soggetto opponibile ai sensi dell'art 2929 cod civ, in quanto l'esigenza dell'integrita del contraddittorio va accertata in base alla domanda, indipendentemente dalla sua fondatezza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)