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Sez. 2, Sentenza n. 1863 del 11/06/1968 (Rv. 333825 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333825-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*

Anche alla Corte di Cassazione compete, nel giudizio che si svolge davanti ad essa, il potere di disporre, su istanza di parte, la cancellazione di frasi sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)