Sez. 1, Sentenza n. 1261 del 07/09/1970 (Rv. 346931 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI - POTERE DELLA CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - POTERE DEL GIUDICE - PRESUPPOSTI - POTERE DELLA CASSAZIONE - SUSSISTENZA.*
Perche il giudice possa disporre la cancellazione di frasi offensive, a norma dell'art 89 cod proc civ, e necessario che dette frasi siano espressione di un abuso della difesa, caratterizzato dall'intento di offendere la controparte o i suoi difensori. Il potere di disporre la cancellazione spetta anche alla Corte di Cassazione. (sulla seconda parte V 1863'68, mass n 333825).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)