Sez. 5, Sentenza n. 24624 del 19/11/2014 (Rv. 633639 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Imposta di successione - Obbligazione tributaria solidale dei coeredi - Sussistenza - Successione legittima o testamentaria - Indifferenza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In tema di imposta sulle successioni, sussiste, a carico di tutti i coeredi, un'obbligazione tributaria solidale al pagamento dell'intero importo del tributo, essendo, al riguardo, indifferente che si tratti di successione legittima o testamentaria, atteso che l'art. 36 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, prevede la solidarietà tra i coeredi come principio generale dell'imposta di successione, senza operare distinzioni tra successione legale e testamentaria.
Riferimenti normativi: DPR 31/10/1990 num. 346 art. 36, Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)