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Sez. 5, Sentenza n. 18008 del 09/08/2006 (Rv. 591980 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 53, comma undicesimo, della legge n. 413 del 1991 - Imposta di successione - Mancata notificazione dell'avviso di accertamento ad uno dei coobbligati - Presentazione dell'istanza di definizione agevolata - Efficacia nei confronti degli altri obbligati - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2006-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591980-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dell'imposta di successione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la presentazione della relativa istanza da parte di uno solo dei coobbligati, per il quale l'accertamento non sia divenuto definitivo, non essendosi provveduto nei suoi confronti alla notifica del relativo avviso, estende i suoi effetti, ai sensi dell'art. 53, undicesimo comma, anche agli altri condebitori, ai quali l'avviso di accertamento sia stato regolarmente notificato, con l'unico limite rappresentato dal giudicato eventualmente formatosi sull'impugnazione o dal pagamento effettuato da taluno di essi: l'imposta di successione fa infatti nascere un'obbligazione solidale a carico di tutti i coeredi, avente ad oggetto l'intero importo del tributo, il cui carattere progressivo comporta che, qualora la legge operi un riferimento all'imposta accertata, come accade per il condono, non è consentito, in sede di rideterminazione dell'imposta, tenere separati i singoli oggetti d'imposizione, dovendosi invece tener conto, ai fini dell'individuazione del contenuto dell'imposta, dell'intero asse ereditario.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)