Sez. 2, Sentenza n. 4054 del 23/12/1968 (Rv. 337680 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - UTILIZZAZIONI GIA REALIZZATE O REALIZZABILI DAI CONDOMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - UTILIZZAZIONI GIA REALIZZATE O REALIZZABILI DAI CONDOMINI.*
Nell, applicazione delle regole di cui agli artt. 1102, 1120 e 1122 cod.civ. il giudice non puo limitarsi ad esaminare se le modificazioni apportate dal condomino alla cosa comune per il miglior godimento di questa o della sua proprieta singola siano o meno suscettibili di compromettere la stabilita e l, estetica dell, edificio in base all, assetto attuale, deve, invece, come e dimostrato dall, uso dell, avverbio parimenti nel testo dell, art.1102, accertare - in base all, esame della destinazione attualmente impressa in concreto alla cosa comune, nonche in base alle ragionevoli prospettive offerte dall, oggettiva struttura, ubicazione e destinazione delle proprieta individuali, e tenendo conto altresi, delle aspettative desumibili dall, uso che ciascun condomino faccia della sua proprieta o da allegati apprezzabili propositi di mutamenti - se siano prevedibili modificazioni uguali o analoghe da parte degli altri condomini e se queste sarebbero pregiudicate dalle innovazioni gia attuate o in via di attuazione. (Conf. Alla sent. 433-66, mass. N.320859).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)