Sez. 3, Sentenza n. 1575 del 12/06/1963 (Rv. 262361 - 01)
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI GODIMENTO - CONCESSIONI.*
DEMANIO - REGIME GIURIDICO DEI BENI DEMANIALI - FACOLTA DI GODIMENTO - CONCESSIONI.*
Le concessioni amministrative sono espressione di una potesta pubblica e tendono, pertanto, al conseguimento di fini di pubblico interessè con esse l'amministrazione provvede indirettamente alla gestione di determinate attivita, agevolando e stimolando lo sviluppo della attivita individuale con l'attribuzione esclusiva ai singoli di diritti e di facoltà e l'interesse pubblico si attua mediante l'utilizzazione di beni pubblici o la gestione di imprese o servizi pubblici da parte di soggetti privati, cui vengono conferiti nuovi diritti o trasferite facolta aventi per oggetto i beni e le attivita stesse. Accanto alle concessioni di beni si pongono le concessioni di servizio le prime creano nel privato speciali diritti di natura reale o personale sopra alcuni beni, dei quali l'ente pubblico ha l'esclusiva disponibilita, come i beni demaniali ed i beni del patrimonio indisponibilè le seconde attribuiscono al concessionario il diritto esclusivo di esercitare determinate attivita in ordine ad una categoria di beni o di servizi, di cui l'amministrazione pubblica ha assunto la gestione, attivita che sono in via esclusiva a questa ultima riservate e che, di conseguenza, in tanto divengono oggetto di concessione in quanto siano esercitate dal concedente in regime di monopolio, di diritto o di fatto. I beni patrimoniali ed i servizi, il cui Esercizio e libero e che la amministrazione puo gestire solo in regime di concorrenza, non possono essere oggetto di concessione, che e sempre espressione di una potesta pubblica, onde gli Atti, che li riguardano, hanno normalmente il contenuto di contratti di diritto privato, con i quali l'amministrazione da in locazione o in comodato determinati beni ovvero appalta ad altri la gestione dei servizi. Tuttavia, anche i beni del patrimonio indisponibile possono essere oggetto di questi contratti, sempre che non importino mutamento della loro destinazione oppure siano osservate le norme delle leggi amministrative che tali mutamenti consentono. In ogni procedimento relativo a concessioni sia di beni che di servizi si riscontrano due Atti l'uno, unilaterale della pubblica amministrazione, con cui essa accerta che risponde all'interesse pubblico attuare la concessione e decide di provvedere in conseguenzà l'altro bilaterale, cui partecipa il privato e che dell'atto deliberativo costituisce la concreta attuazione. Mediante il secondo atto pubblica amministrazione e privato concessionario si vincolano reciprocamente sull'oggetto della concessione, fissando i rispettivi diritti ed obblighi ed ogni altra modalita relativa sia all'uso del bene che allo svolgimento del servizio. I due Atti, pur avendo ciascuno un'autonoma funzione, sono coordinati per l'assolvimento della funzione fondamentale, che e propria della fattispecie nel suo complesso, talche la sorte dell'uno e variamente legata alla esistenza o alla sorte dell'altro. L'annullamento o la revoca dell'atto deliberativo comporta cosi l'eliminazione della convenzione, salvo che nella parte relativa alle conseguenze successive alla revocà e, viceversa, la risoluzione o l'annullamento dell'atto bilaterale rendono l'atto deliberativo inutile, o comunque, privo di effetti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 823
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)