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Sez. 3, Sentenza n. 3887 del 26/04/1996 (Rv. 497262 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETÀ - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Spettanza ai soci amministratori - Derogabilità della disposizione - Sussistenza - Rappresentanza della società affidata a soggetti esterni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497262-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETÀ - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

La rappresentanza legale della società semplice, a norma dell'art. 2266, secondo comma, cod. civ., spetta a ciascun socio amministratore, in mancanza di diversa disposizione del contratto; con la conseguenza che le parti possono pattiziamente derogare a tale disciplina, affidando l'indicata rappresentanza a persone che non possiedano la qualità di socio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2274

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)