Sez. U, Ordinanza n. 10615 del 04/07/2003 (Rv. 564829 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Effetto espansivo della cassazione parziale - Portata - Caducazione di un capo della sentenza impugnata - Estensione alla statuizione sulle spese processuali - Necessità - Rinnovazione della relativa regolamentazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE
Il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, cod. proc. civ., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità , della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)