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Sez. 3, Ordinanza n. 5314 del 28/02/2025 (Rv. 674061-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. - Condanna alle spese con sentenza d’appello - Cassazione senza rinvio sulle
Stato
decisa il 2025-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674061-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA

statuizioni relative ai capi principali della sentenza - Caducazione del capo accessorio sulle spese - Sussistenza - Fattispecie.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

La cassazione senza rinvio della sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali con conseguente competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, a norma dell'art 389 c.p.c., a conoscere della domanda di ripetizione delle somme pagate a tale titolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna alla restituzione delle spese pagate in esecuzione della sentenza d'appello, da parte del danneggiato in un sinistro stradale, a seguito della pronuncia che, in accoglimento dell'impugnazione di legittimità, aveva cassato la decisione di secondo grado e, decidendo nel merito, liquidato il danno in una somma maggiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado, compensando le spese del giudizio in ragione della reciproca, parziale soccombenza).

Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)