Sez. 6, Sentenza n. 705 del 03/12/1999 Ud. (dep. 19/01/2000) Rv. 215321 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - ASTENSIONE DAGLI INCANTI | Proposta di un concorrente ad altro concorrente di ritirarsi dalla gara senza fare ulteriori offerte, in cambio del rimborso delle spese di partecipazione alla gara - Configurabilità del reato anche sotto il profilo del tentativo - Esclusione - Configurabilità del reato di cui all'art. 354 cod. pen. anche sotto il profilo del tentativo - Esclusione - Istigazione non punibile ex artt. 115 cod. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - ASTENSIONE DAGLI INCANTI
Non integra gli estremi del reato di turbata libertà degli incanti la condotta di chi, concorrendo a una gara (nella specie, per una vendita fallimentare), proponga ad altro concorrente di riconoscergli il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara in cambio della propria astensione a presentare ulteriori offerte, se la proposta non venga accettata. Tale condotta non integra, invero, alcuno dei comportamenti tipici indicati nella norma e non configura neppure gli estremi del tentativo punibile, ai sensi degli artt. 56 e 353 cod. pen., del reato, "sub specie" della collusione, mancando, nell'ipotesi considerata, l'accordo fraudolento delle parti. Nel caso, neanche è configurabile un tentativo del reato previsto dal successivo art. 354 cod. pen. (astensione dagli incanti): in quest'ultima fattispecie, invero, il reato presuppone l'accordo delle parti sull'astensione (quale antefatto non punibile) cui segua l'astensione (che rappresenta il momento consumativo); trattandosi, peraltro, di reato omissivo proprio, la stessa struttura del delitto non rende configurabile il tentativo. Nel comportamento anzidetto non può, pertanto, che riscontrarsi l'istigazione a commettere un reato, non punibile ex art. 115 c.p.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)