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Sez. 5, Sentenza n. 1270 del 06/11/1967 Ud. (dep. 07/12/1967) Rv. 106270 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA FALSO COMMESSO PER REALIZZARE UNA TRUFFA.*
Stato
decisa il 1967-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106270-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - CONNESSIONE TELEOLOGICA - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA FALSO COMMESSO PER REALIZZARE UNA TRUFFA.*

Il fondamento dell'aggravante del nesso teleologico e ravvisabile nella particolare pericolosita sociale insita in colui che coordina una pluralita di azioni delittuose per il raggiungimento di un suo scopo; sicche la esistenza dell'aggravante, eminentemente soggettiva, deve essere accertata con riferimento al momento della ideazione e della organizzazione dell'attivita criminosa, e con specifico riguardo alla conoscenza da parte dell'agente della pluralita delle risoluzioni criminose nonche della loro coordinazione finalistica, qualunque sia lo scopo pratico che in definitiva l'agente si propone. (fattispecie, in cui si e ritenuta legittima l'affermata sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico per il reato di falsita in scrittura privata in relazione alla truffa, con essa realizzata, considerandosi che il fatto che l'imputato si fosse indotto a commettere i fatti delittuosi al fine di trarne un utile economico o per altro motivo sarebbe del tutto indifferente ai fini dell'accertamento della circostanza medesima). (V 102266, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 61 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)