Sez. 6, Sentenza n. 905 del 18/12/2025 Cc. (dep. 09/01/2026) Rv. 289157-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Morte del soggetto pericoloso - Confisca di prevenzione - Indicazione dello specifico titolo acquisitivo dei beni - Necessità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice, nel disporre la confisca successivamente al decesso del soggetto pericoloso, è tenuto a indicare, con riguardo a ciascun bene che ne forma oggetto, lo specifico titolo di acquisto, posto che la diversa modalità acquisitiva determina distinte facoltà processuali, potendo gli eredi contestare la sussistenza della pericolosità sociale del defunto e gli altri presupposti costitutivi della misura ablativa, diversamente dagli acquirenti "inter vivos", che possono rivendicare, invece, solo l'assenza di intestazione fittizia.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)