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Sez. 2 - , Sentenza n. 35185 del 21/09/2020 Ud. (dep. 10/12/2020) Rv. 280458 - 03

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Morte dell’indagato - Confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 - Eredi - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280458-03

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La morte dell'indagato, estinguendo il reato, fa venire meno la possibilità di applicare, nei confronti degli eredi, la confisca a norma dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) del bene il cui valore risulti sproporzionato rispetto ai redditi ed alle attività economiche dell'indagato. (In motivazione, la Suprema Corte, ha sottolineato la diversità di disciplina rispetto alla confisca di prevenzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 bis CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)