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Sez. 1, Sentenza n. 6711 del 02/06/1992 (Rv. 477512 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Impugnazione - Condizioni | Procedimento ex art. 74 della l. n. 184 del 1983 - Provvedimento conclusivo reso in secondo grado in esito a reclamo - Impugnabilità in cassazione - Esclusione -
Stato
decisa il 1992-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477512-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Impugnazione - Condizioni

Il procedimento contemplato dall'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184, volta ad evitare l'elusione delle norme sull'adozione speciale attraverso il ricorso fraudolento all'istituto del riconoscimento ex art. 250 cod. civ., non ha natura contenziosa e si mantiene nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che il provvedimento che la definisce, ancorché resa in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile in cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)