Sez. 1, Sentenza n. 2380 del 03/03/2000 (Rv. 534539 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI | Procedimento ex art. 74 legge n. 184 del 1983 - Giudizio d'appello - Provvedimento conclusivo reso in seguito a reclamo - Impugnabilità in Cassazione - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI
Il procedimento contemplato dall'art. 74 della legge 4 maggio 1983 n. 184, volto ad evitare l'elusione delle norme sull'adozione speciale attraverso il ricorso fraudolento all'istituto del riconoscimento ex art. 250 cod. civ. non ha natura contenziosa e si mantiene nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che il provvedimento che la definisce, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)