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Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 18/05/1968 (Rv. 333294 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - RAPPORTI FRA SOCIETA E TERZI - RESPONSABILITA PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI- SOCIETA IRREGOLARI - DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITA - ESTREMI - SOCIO OCCULTO AGENTE QUALE MANDATARIO - SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333294-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - RAPPORTI FRA SOCIETA E TERZI - RESPONSABILITA PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI- SOCIETA IRREGOLARI - DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITA - ESTREMI - SOCIO OCCULTO AGENTE QUALE MANDATARIO - SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITA - CONDIZIONI.*

Nelle societa irregolari non e necessaria la partecipazione personale di tutti i soci ad ogni attivita sociale, ne tanto meno, ai fini della responsabilita dei soci, occorre che le manifestazioni esteriori atte a provare, di fronte ai terzi, l'esistenza della societa, assurgano alla spendita della ragione sociale, essendo, invece, sufficiente che il comportamento univoco di chi agisce per la societa si manifesti verso i terzi in modo tale da generare in essi, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, il ragionevole convincimento della esistenza di un'attivita spiegata quale socio della societa e nell'interesse della stessa, quale soggetto del negozio posto in essere. Cio puo verificarsi anche nel caso in cui il socio occulto mascheri la partecipazione al rapporto ed alla gestione sociale sotto l'apparente veste di un mandato, conferitogli dalla societa o dall'unico apparente titolare dell'impresa, qualora risulti chiaro, da tutto il comportamento tenuto durante la gestione dell'affare, che egli sia partecipe di un rapporto sociale. (V. N. 2216-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)