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Sez. 2, Sentenza n. 1843 del 18/03/1986 (Rv. 445152 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - IN GENERE - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - PRESUNZIONE IN CIASCUN SOCIO - SPENDITA DEL NOME DEGLI ALTRI SOCI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445152-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - IN GENERE - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - PRESUNZIONE IN CIASCUN SOCIO - SPENDITA DEL NOME DEGLI ALTRI SOCI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nelle società collettive di fatto, affinché il vincolo sociale e i suoi effetti si proiettino nel mondo esterno, rispetto ai terzi, non è necessaria la partecipazione personale di tutti i soci ad ogni attività sociale, presumendosi che ciascun socio che agisce per la società ne abbia anche la rappresentanza, e non occorre che le manifestazioni esteriori, atte a rivelare ai terzi l'agire del socio in nome della società, assurgano alla spendita del nome dello altro o degli altri soci, essendo sufficiente che il comportamento di chi agisce per la società sia tale da rendere palesi al terzo il vincolo sociale e l'esplicazione dell'attività nell'interesse comune, e inequivoca la riferibilità del negozio alla società stessa. (V 1656/68, mass n 333450; (Conf 4412/78, mass n 394082; (Conf 2013/75, mass n 375729; (Conf 1568/68, mass n 333294).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)