Sez. L, Sentenza n. 3661 del 30/05/1986 (Rv. 446558 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - ABROGAZIONE - TACITA - PER INCOMPATIBILITÀ TRA LE NUOVE E LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - ABROGAZIONE - TACITA - PER INCOMPATIBILITÀ TRA LE NUOVE E LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Ai fini dell'abrogazione implicita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, perché sussista incompatibilità tra una nuova legge ed una legge anteriore, occorre che tra le due leggi sussista contraddizione tale da renderne impossibile l'applicazione contemporanea, per cui dall'applicazione e dall'osservanza della ultima derivi necessariamente la disapplicazione e l'inosservanza dell'altra. Una situazione siffatta non si verifica tra la disposizione dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale), che esclude tale sospensione anche in ordine alle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, e la legge n. 533 del 1973, che detta il nuovo rito delle stesse controversie, sicché è da escludere che quest'ultima legge abbia implicitamente abrogato il citato art. 3 della legge n. 742 del 1969. (Conf 2246/66, mass n 324383, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)