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Sez. 2, Sentenza n. 5144 del 12/06/1987 (Rv. 453749 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453749-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - PARERE OBBLIGATORIO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ - NECESSITÀ.*

L'art. 12 della legge 6 agosto 1967 n. 765 che ha sostituito il testo dell'art. 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, senza prescrivere il parere obbligatorio del consiglio provinciale di sanità sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata, non comporta abrogazione tacita di quella parte della disposizione sostituita che prescriveva, invece, tale parere, ne dell'art. 11 n. 2 del d.P.R. 11 febbraio 1961 n. 257, contenente, né realizza nell'ordinamento una diversa e completa disciplina della materia escludente qualsiasi altra contenuta in altre norme, in quanto non regola interamente il procedimento costitutivo dei regolamenti edilizi ma soltanto la fase successiva alla formazione dei medesimi, cioè quella relativa all'approvazione, senza esaurire il sistema normativo già posto dalla richiamata legge n. 1150 del 1942, ma ne modifica soltanto alcuni aspetti di ordine strettamente tecnico urbanistico, essendosi provveduto separatamente alle diverse esigenze di ordine sanitario con il citato d.P.R. n. 257 del 1961, disciplinante gli organi consultivi del ministero della sanità. (V 3661/86, mass n 446558).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST., DPR 11/02/1961 num. 257 art. 11, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)