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Sez. 3, Sentenza n. 4336 del 09/04/1993 (Rv. 481785 - 01)

Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere | Del concedente - Onere probatorio ex art. 42 della legge n. 203 del 1982.
Stato
decisa il 1993-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481785-01

Contratti agrari - Diritto di ripresa - In genere

Il concedente che esercita il diritto di ripresa del fondo, ai sensi dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203 ha l'onere di provare, anche se equiparato a coltivatore diretto secondo la disposizione dell'art. 7 comma secondo della medesima legge, tutte le condizioni richieste dal citato art. 42 e, tra queste, quindi, quella negativa di non essere nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che, con le colture in atto, possano assorbire più della metà della forza lavorativa sua e della famiglia (art. 42 lett. d), perché la negatività del fatto da provare non comporta l'esclusione del relativo onere probatorio o l'inversione dello stesso, ma solo la necessità, per la parte onerata, di provare i fatti (positivi) ad esso contrari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)