Sez. 3, Sentenza n. 6020 del 29/05/1995 (Rv. 492543 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Condizioni elencate nelle lettere b) c) e d) dell'art. 42 della legge n. 203 del 1982 - Sussistenza congiunta nel soggetto per il quale è esercitato il diritto di ripresa - Necessità - Onere probatorio.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
Le condizioni elencate nelle lettere b), c), e d) dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203 devono concorrere congiuntamente nel soggetto per il quale è esercitato il diritto di ripresa, anche se questi rientra tra i soggetti equiparati a coltivatore diretto ex art. 7 secondo comma, della stessa legge, e devono essere provate, in quanto elementi costitutivi di tale diritto (e non fatti impeditivi del suo esercizio), da chi intende avvalersene.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)