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Sez. 3, Sentenza n. 6020 del 29/05/1995 (Rv. 492543 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Condizioni elencate nelle lettere b) c) e d) dell'art. 42 della legge n. 203 del 1982 - Sussistenza congiunta nel soggetto per il quale è esercitato il diritto di ripresa - Necessità - Onere probatorio.
Stato
decisa il 1995-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492543-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE

Le condizioni elencate nelle lettere b), c), e d) dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203 devono concorrere congiuntamente nel soggetto per il quale è esercitato il diritto di ripresa, anche se questi rientra tra i soggetti equiparati a coltivatore diretto ex art. 7 secondo comma, della stessa legge, e devono essere provate, in quanto elementi costitutivi di tale diritto (e non fatti impeditivi del suo esercizio), da chi intende avvalersene.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)