Sez. L, Sentenza n. 6414 del 28/05/1992 (Rv. 477419 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Valutabilità del servizio militare nel regime delle assicurazioni sociali - Limiti - Utilizzabilità automatica o non di detto servizio ai fini di un trattamento sostitutivo di quello generale.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
Il secondo comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - il quale (escludendo l'applicabilità del primo comma dello stesso articolo, relativo alla possibilità che il servizio militare sia considerato utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria) vieta la valutabilità del servizio militare nel regime delle assicurazioni sociali allorché esso "sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria" - considera quale condizione ostativa della detta valutabilità (accanto ad una già avvenuta utilizzazione) anche la sola possibilità che il servizio militare sia utilizzabile in futuro ai fini di un trattamento sostitutivo di quello generale e, pertanto, esclude che il medesimo servizio sia valutabile ai fini dell'a.g.o. allorché la sua computabilità ai fini del trattamento sostitutivo sia automatica, come previsto - in deroga alla regola generale dettata dall'art. 6 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - dall'art. 8 dello stesso d.P.R. (approvazione del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 6, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)