Sez. L, Sentenza n. 12057 del 09/08/2003 (Rv. 565889 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Riconoscimento in relazione a periodi coperti da contribuzione effettiva - Esclusione - Fondamento - Principi della alternatività e della non cumulabilità delle prestazioni previdenziali - Applicabilità - Periodo di lavoro svolto in qualità di "militarizzato" da cittadino italiano - Contribuzione effettiva - Sussistenza - Successiva acquisizione della nazionalità iugoslava - Convenzione tra Italia e Jugoslavia sulle assicurazioni sociali - Operatività - Riconoscimento da parte dell'istituto previdenziale iugoslavo della contribuzione effettiva per il periodo svolto in qualità di "militarizzato" - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
In tema di prestazioni previdenziali vigono i principi, desumibili dall'art. 49, comma secondo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, della alternatività e non cumulabilità delle prestazioni stesse, in forza dei quali non è consentito che più prestazioni siano acquisite con riferimento ad uno stesso periodo e da parte di un medesimo soggetto. Nel consegue che, allorquando un lavoratore abbia svolto attività lavorativa come "militarizzato" e per tale attività abbia maturato una contribuzione effettiva, non può, in suo favore e per il medesimo periodo, essere riconosciuta la contribuzione figurativa. Nè, con riferimento alla posizione dei lavoratori italiani "militarizzati", che abbiano successivamente acquisito la nazionalità iugoslava, alla luce della Convenzione tra Italia e Jugoslavia del 14 novembre 1957 sulle assicurazioni sociali, resa esecutiva in Italia con legge n. 885 del 1960, può ipotizzarsi alcun pregiudizio a causa del mancato riconoscimento, nell'ordinamento previdenziale italiano, del periodo svolto in qualità di "militarizzato", giacché la citata convenzione prescrive che quel periodo sia preso in considerazione, ai fini della liquidazione della pensione, dagli istituti previdenziali iugoslavi ove si tratti di cittadini italiani che, come nella specie, abbiano acquisito la nazionalità iugoslava a seguito del Trattato di pace tra i due Stati.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 com. 2 CORTE COST., Legge 11/06/1960 num. 885, Regio Decr. Legge 30/03/1943 num. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)