Sez. 1, Sentenza n. 7046 del 22/06/1991 (Rv. 472795 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione | Domanda di concordato preventivo - Inammissibilità della stessa e dichiarazione di fallimento ex art. 162 legge fall. - Crediti verso il fallito anteriori alla domanda di concordato preventivo - Compensazione con i debiti verso lo stesso sorti posteriormente, ma prima della dichiarazione di fallimento - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo non segua l'ammissione alla detta procedura bensì la dichiarazione di fallimento ex art. 162, secondo comma, legge fall., i crediti verso il fallimento anteriori a tale domanda sono compensabili con i debiti verso lo stesso sorti posteriormente, ma prima della dichiarazione di fallimento, atteso che, in mancanza di una consecuzione di procedura, devesi fare riferimento, a norma dell'art. 56 legge fall., alla dichiarazione di fallimento e non invece alla data di deposito della domanda di concordato preventivo, senza che gli effetti dell' art. 169 legge fall. (in relazione al precedente art. 56), possono estendersi al fallimento non essendovi stata ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)