Sez. 1, Sentenza n. 24330 del 22/11/2007 (Rv. 600628 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Domanda di concordato preventivo - Rigetto - Dichiarazione di fallimento - Credito del terzo verso il fallito anteriore alla proposizione della domanda di ammissione alla procedura - Debito verso il fallito successivo ma anteriore alla dichiarazione di fallimento - Opponibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
Nel caso in cui la domanda di concordato preventivo non venga accolta e segua la dichiarazione di fallimento ex art. 162 secondo comma legge fall., è opponibile alla procedura la compensazione del credito del terzo, anteriore alla domanda di ammissione al concordato preventivo, con quello dell'insolvente, successivo al deposito del ricorso ma anteriore alla dichiarazione di fallimento, dal momento che la presentazione della domanda di concordato determina una retrodatazione degli effetti dell'ammissione alla procedura, ove accolta, ma non di quelli relativi alla successiva dichiarazione di fallimento non essendo operante il principio di consecuzione tra le procedure.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)