Sez. L, Sentenza n. 4531 del 21/10/1977 (Rv. 388133 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONE DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ENTE ASSICURATORE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - PER ILLEGITTIMO RIFIUTO NELLA RICEZIONE DEI CONTRIBUTI - CAUSA CONNESSA - GIUDICE COMPETENTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONE DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ENTE ASSICURATORE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - PER ILLEGITTIMO RIFIUTO NELLA RICEZIONE DEI CONTRIBUTI - CAUSA CONNESSA - GIUDICE COMPETENTE.*
Qualora il lavoratore convenga in giudizio il datore di lavoro per il risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi per assicurazioni sociali, e il convenuto chiami in causa, quale unico responsabile, l'istituto assicuratore, assumendone l'illegittimo rifiuto di ricevere i contributi, non si ha una chiamata in garanzia impropria - si che la Competenza non possa essere spostata in danno del preteso garante - bensi una connessione oggettiva tra cause, onde che il pretore-giudice del lavoro, competente per la domanda principale, e competente anche per la domanda nei confronti del chiamato in causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)