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Sez. L, Sentenza n. 16593 del 15/07/2010 (Rv. 614499 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Ammissione al passivo fallimentare - Privilegio di cui all'art. 2778 n. 1 e 8 - Crediti INAIL per premi - Applicabilità - Operatività di limiti temporali - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614499-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE

In sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio di prelazione previsto dall'art. 2778, n. 1, cod. civ. (per i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753 cod. civ.) e dal n. 8 (per i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 2754 cod. civ., nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare), si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti INAIL per premi, per effetto dell'art. 4 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2778 com. 1 n. 1, Cod. Civ. art. 2778 com. 1 n. 8, Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 4, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)