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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3534 del 11/02/2021 (Rv. 660326 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Difesa d’ufficio nel giudizio penale - Riduzione del compenso ex art. 106-bis d.P.R. 115 del 2002 – Attività esauritasi anteriormente all’entrata in vigore del cit. art. 106-bis - Applicabilità – Esclusione.
Stato
decisa il 2021-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660326-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI

L'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della l. n. 147 del 2013, a mente del quale gli importi spettanti, tra gli altri, al difensore d'ufficio nel processo penale sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 607 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 106 bis CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 606 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)