Sez. 2, Sentenza n. 9808 del 23/04/2013 (Rv. 626252 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE | Diminuzione del compenso al difensore - Abrogazione ad opera del d.l. n. 223 del 2006 - Esclusione - Questione di legittimità ex art. 117, comma primo, Cost. - Manifesta infondatezza.
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE
La disposizione dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che stabilisce la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, non è stata implicitamente abrogata dalla previsione dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248, piuttosto integrandone il riferimento alla "tariffa professionale", quale base di liquidazione del compenso. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 citato per violazione della tutela della proprietà contenuta nell'art. 1 del Protocollo 1 della CEDU, in riferimento all'art. 117, comma primo, Cost., atteso che la previsione dell'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali non impone al professionista un sacrificio tale, da risolvere il ragionevole legame tra l'onorario a lui spettante ed il relativo valore di mercato, trattandosi, semplicemente, di una parzialmente diversa modalità di determinazione del compenso medesimo, giustificata dalla considerazione dell'interesse generale che il legislatore ha inteso perseguire, nell'ambito di una disciplina mirante ad assicurare al non abbiente l'effettività del diritto di difesa (vd. Corte cost., n. 350 del 2005, n. 201 del 2006, n. 270 del 2012).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)