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Sez. 3, Sentenza n. 3725 del 26/06/1984 (Rv. 435713 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - PROPRIETÀ DI ALTRI IMMOBILI - IRRILEVANZA - FACOLTÀ DI SCELTA DELL'IMMOBILE PIÙ ADATTO ALLE ESIGENZE DEL LOCATORE.*
Stato
decisa il 1984-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435713-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - PROPRIETÀ DI ALTRI IMMOBILI - IRRILEVANZA - FACOLTÀ DI SCELTA DELL'IMMOBILE PIÙ ADATTO ALLE ESIGENZE DEL LOCATORE.*

Il diritto del locatore, il quale versi nella necessità prevista dall'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, di recedere dal contratto di locazione non subisce limitazioni ove egli sia proprietario di altri immobili locati, attesa la sua facoltà di scegliere quello di essi che reputi più adatto alle sue esigenze. (V 7135/83, mass n 431735; (V 5454/83, mass n 430386).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)