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Sez. 2, Sentenza n. 1462 del 09/02/1995 (Rv. 490352 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Rivendicazione - Appartenenza a più proprietari dei fondi "delimitandi" o "rivendicandi" - Litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490352-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)

Nell'azione di regolamento di confini, così come in quella di rivendicazione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ove il fondo o i fondi i cui confini debbono essere delimitati appartengono a più proprietari, essendo ciascun condominio legittimato attivamente e passivamente all'esercizio di tali azioni e di tutte le altre a tutela della proprietà della cosa comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri condomini. Peraltro, quando alla domanda di regolamento di confini, che è strutturalmente diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio e /o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, ferma restando la non necessità del litisconsorzio dal lato attivo, dal lato passivo il contraddittorio deve essere esteso - ed eventualmente integrato - nei confronti di tutti coloro che sulla zona in questione o sulle opere e manufatti su di essa inesistenti vantino diritti reali, stante l'inscindibilità e indivisibilità dell'obbligazione dedotta in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)