Sez. L, Sentenza n. 1895 del 16/02/1993 (Rv. 480928 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Valutazione equitativa delle prestazioni | Criterio di determinazione della misura o quantità delle prestazioni - Esclusione - Funzione supplettiva dell'attività probatoria delle parti - Inammissibilità - Violazione dei limiti di detta valutazione - Deduzione della parte almeno parzialmente vincitrice - Divieto.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Valutazione equitativa delle prestazioni
Il criterio della valutazione equitativa previsto dall'art. 432 cod. proc. civ. non può essere utilizzato per stabilire la misura o la quantità delle prestazioni per le quali sia stato richiesto il compenso, dovendo tali elementi essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, né ha la funzione di supplire a deficienze delle parti nello svolgimento dell'attività processuale e probatoria, quando le prove sul "quantum" siano oggettivamente acquisibili. La violazione di tale principio non è peraltro denunciabile dal soggetto che sulla base di esso abbia visto accolta, sia pure in parte, la propria domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)