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Sez. L, Sentenza n. 8927 del 19/08/1995 (Rv. 493691 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI | Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493691-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI

Nel rito del lavoro, il ricorso, da parte del giudice, alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ. è consentito soltanto nell'ipotesi estrema dell'assoluta impossibilità di determinare altrimenti l'ammontare dovuto, pur nella certezza della sussistenza del diritto, dopo aver vanamente sperimentato ogni altro mezzo istruttorio idoneo ad una precisa quantificazione delle entità ad esso correlate ed in contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)