Sez. 4, Sentenza n. 9591 del 05/03/1991 Ud. (dep. 14/09/1991) Rv. 188208 - 01
Spese giudiziali in materia penale | Giudizi di impugnazione per gli effetti civili - Condanna alle spese della parte soccombente - Possibilità di compensazione - Esclusione - Fattispecie.
Spese giudiziali in materia penale
L'art. 214 dell'abrogato codice di rito penale, così come anche l'art. 592, comma quarto, di quello vigente, impone, nel caso di impugnazione per gli interessi civili, la condanna alle spese della parte soccombente, senza contemplare la possibilità di compensazione totale o parziale delle spese stesse. (Fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto che, essendo stata riconosciuta la fondatezza degli appelli del P.G. e della parte civile contro la sentenza di primo grado che aveva assolto con formula ampia l'imputato, quest'ultimo, malgrado la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, conseguita a seguito della dichiarata prevalenza delle concesse attenuanti sulla contestata aggravante, doveva considerarsi soccombente in appello nei confronti della parte civile appellante).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 214, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)