Sez. 6, Sentenza n. 25265 del 28/03/2017 Ud. (dep. 19/05/2017) Rv. 270485 - 01
IMPUGNAZIONI - SPESE | Rigetto dell'appello proposto per i soli interessi civili - Compensazione delle spese processuali sostenute dall'imputato ai sensi dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - SPESE
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - confermando la sentenza di assoluzione di primo grado - oltre a condannare la parte civile al pagamento delle spese processuali, compensi, ai sensi dell'art. 592, comma quarto, cod. proc. pen., le spese sostenute dall'imputato, atteso che tale norma riguarda esclusivamente le spese processuali dovute all'amministrazione della giustizia, diverse da quelle per l'assistenza legale nel grado di giudizio, e non prevede alcuna alcuna possibilità di compensazione totale o parziale delle stesse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)