Sez. 4 - , Sentenza n. 12876 del 08/02/2019 Ud. (dep. 25/03/2019) Rv. 275649 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Affidamento di lavori - Datore di lavoro committente - Obblighi in tema di valutazione dei rischi - Indicazione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In caso di affidamento di lavori in appalto o a lavoratori autonomi, l'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contemporaneamente, di cui all'art. 7 d.lgs 17 settembre 1994, n. 626, grava sul datore di lavoro committente, cioè su colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori di un autolavaggio, durante le operazioni di pulizia di una cisterna, a causa dell'inalazione di residui di zolfo presenti al suo interno, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva affermato la sola responsabilità del titolare dell'autolavaggio, escludendo quella del titolare della società trasportatrice, che conduceva in locazione finanziaria la cisterna di cui aveva commissionato le operazioni di bonifica a soggetto privo della necessaria idoneità tecnica e professionale, senza informarlo dei rischi connessi alla presenza dei residui di zolfo, e quella del titolare della società produttrice di acido solforico che per il trasporto dello stesso aveva pattuito con la società trasportatrice l'uso di tale cisterna, previa bonifica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)