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Sez. 3, Ordinanza n. 15346 del 12/07/2011 (Rv. 618859 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Ricorso per correzione di errori materiali - Legittimazione del difensore - Sussistenza - Omessa pronuncia sulla distrazione - Richiesta di distrazione - Necessità - Oneri di notificazione alle parti - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618859-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati all'uno e all'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)