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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6813 del 02/04/2015 (Rv. 635086 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Omessa pronuncia sulla distrazione - Ricorso per correzione di errore materiale - Legittimazione del difensore - Sussistenza - Onere di notificazione alle parti - Necessità - Omissione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2015-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635086-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio costituisce requisito indispensabile, a pena di inammissibilità, per l'esame dell'istanza di correzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)