Sez. 3, Sentenza n. 26101 del 21/04/2004 Cc. (dep. 10/06/2004) Rv. 229055 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Evasione dell'Iva all'importazione - Parziale depenalizzazione per effetto del D.Lgs. n. 507 del 1999 - Condotte penalmente rilevanti - Individuazione.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Il fatto di evasione dell'IVA all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha natura penale soltanto nel caso che tale natura abbia la sanzione prevista dalle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, così che, dopo la entrata in vigore del d.P.R. n. 507 del 1999, la sanzione penale è applicabile solo se il contrabbando riguardi tabacchi lavorati esteri, ovvero l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi la somma in euro corrispondente a sette milioni di lire o ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 295, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)