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Sez. 3, Sentenza n. 15966 del 08/03/2002 Ud. (dep. 29/04/2002) Rv. 222434 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Evasione all'imposta sul valore aggiunto in caso di importazione di tabacchi lavorati esteri - Depenalizzazione per effetto dell'art. 25 d. lg. 30 dicembre 1999 n. 507 - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222434-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di evasione dell'IVA all'importazione di tabacchi lavorati esteri - come sanzionato dal disposto dell'art. 70 del d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 291-bis e seguenti del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - non può considerarsi parzialmente depenalizzato per effetto dell'art. 295-bis del citato d.P.R. n. 43 del 1973, il quale, nel testo introdotto dall'art. 25 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, sostituisce la sanzione amministrativa a quella penale per fatti di contrabbando dalla contenuta gravità: infatti l'ultimo comma della norma di depenalizzazione stabilisce che le relative disposizioni non si applicano ai fatti di contrabbando concernenti tabacchi lavorati esteri, e d'altro canto sussiste un collegamento logico e funzionale tra l'evasione dell'IVA all'importazione ed il contrabbando doganale dei tabacchi, tale da escludere che il legislatore abbia voluto conservare la rilevanza penale di quest'ultimo e nel contempo eliminarla per la fattispecie di evasione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 ter CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 bis, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)