Sez. 1, Sentenza n. 7265 del 28/06/1995 (Rv. 493130 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Questione di fatto - Questione relativa a valutazione estimativa - Configurabilità o meno - Problema di giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
L'indagine diretta a stabilire se una data questione di fatto in materia tributaria sia relativa a valutazione estimativa, come tale sottratta in virtù degli artt. 26 e 40 d.P.R. ottobre 1972 n. 636 alla cognizione rispettivamente della commissione tributaria centrale e della corte d'appello, attiene alla competenza funzionale di questi ultimi organi e non dà luogo ad un problema di giurisdizione, ma solo di ammissibilità all'impugnazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)