Sez. L - , Sentenza n. 675 del 12/01/2018 (Rv. 646728 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Equo indennizzo - Epoca in cui sorge il diritto - Individuazione - Accertamento in sede amministrativa - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)
In tema di equo indennizzo per i pubblici dipendenti, il diritto alla prestazione sorge quando si verifica la stabilizzazione della malattia lamentata, ossia nel momento nel quale risultano realizzati gli elementi costitutivi della fattispecie (nesso causale fra attività lavorativa e infermità e fra quest'ultima e la lesione permanente dell'integrità psico-fisica), sicché la normativa applicabile al procedimento di liquidazione è quella vigente in tale data, e non in quella successiva in cui il diritto stesso venga accertato in sede amministrativa.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)