Sez. L - , Sentenza n. 8707 del 04/04/2017 (Rv. 643914 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Equo indennizzo - Epoca in cui sorge il diritto - Individuazione - Irrilevanza del d.P.R. n. 461 del 2001 - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)
In tema di equo indennizzo per i pubblici dipendenti, il diritto alla prestazione nasce quando si verifica la stabilizzazione della malattia lamentata dal dipendente, sicchè la normativa applicabile nel procedimento di liquidazione è quella vigente a tale data, non rilevando, al riguardo, la disposizione transitoria di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 461 del 2001, che disciplina il procedimento - ed in particolare i termini nonché la composizione ed i compiti delle commissioni mediche, individuando, quale momento al quale occorre aver riguardo per stabilire il regime applicabile, la data di presentazione della domanda - senza incidere sul contenuto del diritto e sui criteri di liquidazione dell'indenizzo suddetto.
Riferimenti normativi: DPR 22/01/2002 num. 461
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)