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Sez. L, Sentenza n. 1599 del 22/02/1985 (Rv. 439586 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE DELL'ENEL NELLA CATEGORIA B1 ANZICHÉ IN QUELLA BS.*
Stato
decisa il 1985-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439586-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE DELL'ENEL NELLA CATEGORIA B1 ANZICHÉ IN QUELLA BS.*

L'indagine in ordine alla natura delle mansioni espletate dal lavoratore e la valutazione di esse alla stregua dell'inquadramento previsto dalla disciplina collettiva costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito ed incensurabili in Sede di legittimità, se sorretti da logica ed adeguata motivazione e fondati su un'esatta definizione delle categorie professionali stabilite dalla contrattazione collettiva. (nella specie, la S.C., annullando l'impugnata sentenza, ha osservato che la circostanza che i conduttori di unità operassero senza la presenza di assistenti o capiturno non fosse, di per sè, sufficiente, ai sensi dell'art. 17 del C.C.n.L. 1 dicembre 1979 per i dipendenti dell'e.N.E.L., per attribuire a detti conduttori la qualifica bs invocata ed implicante, rispetto alla qualifica B1 riconosciuta dall'ente, lo svolgimento di funzioni che assumono maggiore importanza per la loro ampiezza e natura oppure per la maggiore estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto). (V 5411/81, mass n 416123; (V 5049/81, mass n 415835).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/12/1979 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)