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Sez. L, Sentenza n. 9063 del 05/12/1987 (Rv. 456329 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RICONOSCIMENTO O CONSENSI ESPLICITI DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DEL MEDESIMO IN ORDINE ALLE PRETESE DEL DIPENDENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456329-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - RICONOSCIMENTO O CONSENSI ESPLICITI DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DEL MEDESIMO IN ORDINE ALLE PRETESE DEL DIPENDENTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*

A norma dell'art. 2103 del cod. civ., nel testo di cui all'art. 13 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore ha diritto allo inquadramento nell'organizzazione aziendale ed alla attribuzione della categoria o qualifica corrispondente alle mansioni svolte in concreto, in dipendenza della situazione di fatto prevista dalla legge, senza che occorrano riconoscimenti o consensi espliciti del datore di lavoro, il quale può validamente contestare le pretese del dipendente solo provando che le mansioni superiori sono state svolte contro la sua espressa volontà (nella fattispecie, in tema di riconoscimento della qualifica di funzionario di azienda di credito, in applicazione del principio suesposto, la S.C. ha escluso che al lavoratore spetti di provare il consenso effettivo dell'imprenditore allo svolgimento delle mansioni). (V 7007/87, mass n 455181; (V 1089/85, mass n 439586; (V 1122/83, mass n 425903; (V 506/81, mass n 410982; (V 4725/79, mass n 401290).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)